Anagrafe Tributaria: obblighi dell’amministratore di condominio
COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
(Art.7, comma 9, D.P.R. 605/1973; DM 12 novembre 1998)
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.
QUADRO AC mod. UNICO o K mod.730:
1) Comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali (eliminata la comunicazione inizio lavori al Centro Operativo di Pescara);
2) Comunicazione annuale dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio (ad esclusione di forniture acqua, energia elettrica, gas; acquisti non superiori ad € 258,23; servizi soggetti a ritenuta d’acconto)
Sanzione: DA € 258 A € 2.065 a carico dell’amministratore di condominio.